Trasporti, nuove regole sul Green pass dal 1° settembre

Trasporti, nuove regole sul Green pass dal 1° settembre

Dal primo settembre entreranno in vigore le nuove norme in materia di Green pass, per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, come stabilito dal decreto-legge che introduce “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti“.

Green pass e trasporti

La normativa distingue innanzitutto tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione, si ricorda che sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.

Per quanto riguarda treni a autobus, l’obbligo di accesso con Green pass riguarda:

  • i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale…

La normativa specifica, inoltre, che l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

A tal proposito ricordiamo le indicazioni per l’esenzione alla vaccinazione Covid-19 fornite dal Ministero della Salute, che – specifica – “si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19″.

In particolare la certificazione di esenzione alla vaccinazione Covid-19 «viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea».

Il documento sarà disponibile in formato cartaceo e potrà avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle certificazioni al fine di consentirne la verifica digitale.

 

Contenuto condiviso nell’ambito del Progetto Covid-19. “Realizzato/acquistato/condiviso nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2020”

© Copyright 2022 - Movimendo Difesa del Cittadino - Sviluppato da OGS Informatica
Open chat
Hai bisogno di aiuto?
MDC Umbria
Ciao, come possiamo aiutarti?