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L’ARBITRO ASSICURATIVO: UN NUOVO STRUMENTO GRATUITO DI TUTELA PER I CONSUMATORI
COS’E’ L’ARBITRO ASSICURATIVO
L’Arbitro Assicurativo è un nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, pensato per cittadini, consumatori, assicurati, beneficiari e danneggiati che abbiano un problema con una compagnia assicurativa o con un intermediario, che non sono riusciti a risolvere in sede di reclamo.
Il ricorso può essere presentato senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato, con un costo di avvio di 20 euro e viene deciso da un Collegio composto da cinque componenti esperti della materia.
La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni) che gestisce la procedura, senza partecipare alla decisione.
QUANDO SI PUO’ RICORRERE ALL’ARBITRO ASSICURATIVO
Prima di rivolgersi all’AAS è necessario avere presentato un reclamo scritto all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario. La compagnia o l’intermediario hanno 45 giorni di tempo per rispondere. Se la risposta non arriva, oppure se non è soddisfacente, il consumatore ha 12 mesi di tempo dalla data del reclamo per presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo.
Possono presentare ricorso, tra gli altri, il contraente, l’assicurato, il beneficiario di una polizza, il cointestatario, l’aderente a una polizza collettiva e il danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia, come può accadere nei sinistri RC Auto.
Il ricorso può riguardare l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione. Può inoltre riguardare la violazione delle regole di comportamento dell’impresa o dell’intermediario, come diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella distribuzione assicurativa.
PER APPROFONDIRE, LEGGI IL NOSTRO SPECIALE A CURA DELL’AVV. FRANCESCO LUONGO (Esperto in diritto dei Consumatori)
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Progetto: “Finanziato nell’ambito del programma della Regione Umbria con fondi MIMIT – D.M. 31/07/2024 e D.D. 14/02/2025”





